I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato, per la provincia di Siena, il contratto collettivo 9 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Siena.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1