I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 27 dicembre 1957, per le rivestitrici di fiaschi a domicilio, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutte le lavoratrici dipendenti dalle imprese che commettono a domicilio il rivestimento dei fiaschi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1