I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo interprovinciale di lavoro 1 aprile 1952 per gli operai dipendenti dalle aziende industriali che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima, sono regolati, per le provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e per il comune di Ivrea, da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese delle provincie e del comune sopra indicati, che prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con qualsiasi materia prima.
Il presente accordo, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma addi' 15 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI -- SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte del conti, addi' 1 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 3. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1