I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo interconfederale 16 febbraio 1955 per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sul conglobamento delle retribuzioni ed il riassetto zonale agli operai dipendenti dalla aziende esercenti l'industria della lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo interconfederale anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese che eseguono la lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre applicazioni industriali e per bigiotteria.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1