I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali sono stati stipulati gli accordi interconfederali 12 giugno 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali, 26 giugno 1954 relativo alla, zona di Trieste, 28 luglio 1954, integrativo dell'accordo 12 giugno 1954, 15 ottobre 1954 sulla decorrenza delle aliquote, riproporzionate, 10 novembre 1954 relativo alle quote mensili di contingenza, 23 novembre 1954 relativo alla misura dell'indennita' giornaliera di contingenza, 23 novembre 1954 per l'applicazione del conglobamento alla REgione Siciliana, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi interconfederali anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 2 ottobre 1960
GRONCHI
FANFANI - SULLO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 dicembre 1960
Atti del Governo, registro n. 132, foglio n. 9. - VILLA
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1