I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati il contratto collettivo di lavoro 12 ottobre 1948 relativo alle maestranze addette alle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora, il contratto collettivo 27 gennaio 1949 relativo agli impiegati dipendenti dalle aziende medesime e l'accordo 29 ottobre 1948 per le mense aziendali sono regolati, per le provincie di Milano e Torino, da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti (e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali di confezioni su misura per uomo e per signora delle provincie sopraindicate.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1