I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati gli accordi 9 aprile 1951 e 30 marzo 1957, relativi alla determinazione dei valori del punto di variazione dell'indennita' di contingenza, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese cartarie.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1