I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 giugno 1955, relativo ai lavoratori addetti all'industria del freddo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione del ghiaccio e della neve e per l'esercizio delle celle e degli ambienti frigoriferi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1