I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 gennaio 1958, relativo agli operai dipendenti dalle aziende produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, nonche' armonichette a bocca, sono regolati da norma giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti (la imprese produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, armonichette a bocca.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1