E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano in data 7 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Pedagogia" presso la Facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Lo statuto dell'Universita' cattolica del e Sacro Cuore" di Milano, approvato e modificato con i decreti sopracitati, e' ulteriormente modificato nel senso che all'art. 24: dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente nuovo comma:
Ai posti di professore di ruolo stabilito per la Facolta' di lettere e filosofia e' aggiunto, a decorrere dallo anno accademico 1960-61 e per la durata di anni-venti, un posto di ruolo convenzionato per l'insegnamento di "Pedagogia". In tal senso si intende modificata la tabella n. 1 annessa allo statuto.
Art. 3
#Comma 1
Qualora, la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, ovvero vengano meno per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui ai precedente articolo, restera' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente sovventore di cui alla convenzione suindicata, di corrispondergli il trattamento di cessazione dal servizio e di quiescenza che ad esso possa eventualmente spettare.