I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 15 dicembre 1958, ((relativo agli addetti)) all'industria della torcitura della seta, del rajon ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della torcitura della seta, del rajon ed affini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1