DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1406/1960 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Siena.

Numero 1406 Anno 1960 GU 01.12.1960 Codice 060U1406

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-10-19;1406

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Siena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26, relativo al corso di laurea in farmacia e' modificato nel senso che al n. 2) viene aggiunto il seguente nuovo comma: "L'insegnamento biennale di chimica farmaceutica e tossicologica viene impartito al terzo e al quarto anno di corso".
Art. 40, relativo alla, scuola per assistenza sociale e' soppresso e sostituito dal seguente: "La scuola ha sede presso l'Universita' di Siena e gode di autonomia, agli effetti didattici".
Gli articoli 41 e 42 sono soppressi con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 43 (gia' 45) e' soppresso e sostituito dal seguente: "I docenti sono nominati dal Consiglio di amministrazione dell'Universita' su proposta del direttore approvata dai Consigli di facolta' riuniti con l'intervento dei soli professori titolari".
L'art. 45 (gia' 47) e' cosi' modificato: "Gli uffici di segreteria dell'Universita' funzionano da uffici di segreteria della scuola".