I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 12 marzo 1959, relativo ai lavoratori dipendenti dalle aziende esercenti l'industria conciaria, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo e delle convenzione indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo non stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese conciarie.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1