I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo nazionale 11 ottobre 1957 relativo all'applicazione della scala mobile al settore dei pubblici esercizi, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate, del protocollo aggiuntivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di pubblici esercizi.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1