I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 giugno 1952, relativo ai viaggiatori e piazzisti delle aziende industriali, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosa stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i viaggiatori e piazzisti dipendenti dalle imprese industriali.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1