I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo di lavoro relativo ai lavoratori addetti all'industria delle acque e bevande gassate per l'Alta Italia, del 18 marzo 1958, sono regolati da, norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle acque e bevande gassate, delle regioni dell'alta Italia, indicate nelle Tabelle del contratto di cui al comma precedente.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1