IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2475, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Urbino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 30 (gia' 26). - E' sostituito dal seguente:
"Non si puo essere ammessi a se non si e superato l'esa- sostenere l'esame di: me di:
Biochimica applicata; Chimica generale e inorganica, chimica orga- nica;
Chimica biologica; Chimica generale e inorganica, chimica orga- nica;
Chimica bromatologica; Chimica organica esercitazioni chimica farmaceutica II;
Chimica farmaceutica Chimica generale e
I e II; inorganica, chimica orga- nica;
Esercitazioni da chimica Chimica generale e farmaceutica I; inorganica;
Esercitazioni di chimica Esercitazioni chimica farmaceutica II; farmaceutica I,
chimica organica;
Esercitazioni di chimica Esercitazioni di chi- farmaceutica III; farmaceutica II;
chimica farmaceuticaIeII;
Farmacologia e farma- Fisiologia generale; cognosia; chimica farmaceutica I e II; botanica farma- ceutica,
Fisiologia generale; Anatomia umana, fisica chimica biologica;
Idrologia; Chimica generale e
inorganica;
Tecnica e legislazione Chimica farmaceutica
farmaceutica. I e II".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1