I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale sono stati stipulati i contratti collettivi di lavoro 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952, per dipendenti delle aziende esercenti l'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), gli accordi 14 dicembre 1954 e 17 gennaio 1955, per l'applicazione dell'accordo interconfederale 12 giugno 1954 sui conglobamento per i dipendenti del settore dell'industria idro-termale (terme ed imbottigliamento), l'accordo 26 gennaio 1955 per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, l'accordo 8 maggio 1958 per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro 26 gennaio 1955, per i dipendenti dalle aziende esercenti l'industria idro-termale, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e degli accordi anzidetti annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, richiamate dai contratti 28 luglio 1952 e 12 dicembre 1952 ed agli stessi allegate, degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti delle imprese idro-termali (terme ed imbottigliamento).
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1