I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato l'accordo 2 aprile 1955, relativo al conglobamento delle retribuzioni del personale dipendente dalle aziende sartoriali di confezioni su misura per uomo e signora, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese sartoriali esercenti le confezioni su misura per uomo e signora.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1