I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti nazionali di lavoro 30 luglio 1958, 24 ottobre 1958 e 11 dicembre 1958 e l'accordo 11 aprile 1951, relativi agli operai, intermedi ed impiegati dipendenti dalle aziende esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti nazionali anzidetti, annessi al presente decreto, nonche' alle clausole, dai medesimi richiamate ed agli stessi allegate, dei contratti e degli accordi indicati nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di cemento, calce e gesso.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1