IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, a. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli stadi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 26, relativo al corso di laurea in scienze politiche, e' modificato nel Senso che l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Occorre inoltre aver frequentato due corsi di esercitazioni, scelti tra i tre Istituti della Facolta'".
Art. 36. - Agli Istituti, costituiti presso la Facolta' di economia e commercio e' aggiunto l'"Istituto di lingue estere".
Art. 64. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie e' aggiunto quello di "Storia delle esplorazioni geografiche".
Art. 66. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere e' aggiunto quello di "Storia delle esplorazioni geografiche".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1