I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro 20 aprile 1952 e 27 maggio 1953, relativi, rispettivamente, agli impiegati ed agli operai addetti alle aziende esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare, nonche' l'accordo 15 settembre 1954 per il conglobamento ed il riassetto zonale delle retribuzioni dei lavoratori predetti, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti collettivi e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la fabbricazione di tende da campo, tele e copertoni impermeabili, manufatti e indumenti impermeabili ed affini per uso industriale, civile e militare.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1