IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato con regio decreto 21 ottobre 1938, n. 2216 e modificato con regio decreto 21 ottobre 1940, n. 1654, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduta la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche della predetta Scuola;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della Scuola normale superiore di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56, primo comma, n. 1): le parole "prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato" sono soppresse.
Art. 57, l'ultimo comma e' soppresso e sostituito dal seguente: "Per l'ammissione al secondo o terzo anno e' obbligatoria, anche una prova scritta e orale in una lingua straniera a scelta del candidato".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1