DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1352/1960 - Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova.

Numero 1352 Anno 1960 GU 23.11.1960 Codice 060U1352

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, modificato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847, e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
All'art. 1, dopo il terzo comma, e' aggiunto quanto appresso:
Facolta' di scienze politiche;
Istituto di scienze storiche;
Istituto di scienze politiche;
Istituto di scienze economiche;
Istituto di scienze giuridiche.
Dopo l'art. 45, e' aggiunto il seguente nuovo articolo con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 46. - Appartengono alla Facolta', di scienze politiche i seguenti Istituti:
1) Istituto di scienze storiche, comprendente i seminari di storia moderna, storia dei trattati, storia e politica della colonizzazione;
2) Istituto di scienze politiche, comprendente i seminari di dottrina dello Stato, storia delle dottrine politiche, sociologia, storia del giornalismo;
3) Istituto di scienze economiche, comprendente i seminari di economia politica, politica economica e finanziaria, storia delle dottrine economiche, economia coloniale, statistica e demografia;
4) Istituto di scienze giuridiche, comprendente i seminari delle discipline di diritto pubblico e di diritto privato.
La Facolta' di scienze politiche nomina i direttori degli istituti e dei seminari con le norme stabilite dall'art. 23 del regolamento generale universitario e dai regolamenti che li riguardano. I direttori durano in carica due anni. Il collegamento tra istituti e seminari e' effettuato per mezzo del Consiglio dei direttori presieduti dal preside della Facolta', sentiti i singoli professori di ruolo che insegnano le materie comprese nell'ambito dell'Istituto.
Sono ammessi a frequentare i singoli istituti e seminari gli studenti della Facolta' nonche' gli studenti di altra Facolta' ed i laureati che ne facciano domanda.
Alle modalita' di frequenza e di iscrizione sara' provveduto con un regolamento interno di Facolta'.
Art. 79. - All'elenco degli istituti della Facolta' di medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di:
Istituto di radiologia;
Istituto di clinica ortopedica.