I rapporti di lavoro costituiti, per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 10 febbraio 1959, relativo agli addetti all'industria della gomma, cavi elettrici ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate, dell'accordo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti; sono inderogabili nei confronti di lutti i lavoratori dipendenti dalle imprese della gomma dei cavi elettrici ed affini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1