I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per la quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 1959, da valere per le aziende produttrici di linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamante e allo stesso allegate, dell'accordo aggiuntivo indicato nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1