I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 7 novembre 1958, relativo agli addetti all'industria delle materie plastiche sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto, nonche' alle clausole, dal medesimo richiamate ed allo stesso allegate delle disposizioni indicate nel preambolo.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese delle materie plastiche.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1