DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1330/1960 - Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Medicina del lavoro" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di "Medicina del lavoro" presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' degli studi di Cagliari.

Numero 1330 Anno 1960 GU 19.11.1960 Codice 060U1330

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1330

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Cagliari in data 9 giugno 1960 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Cagliari.


Art. 2

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Comma 1

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo da destinare all'insegnamento di medicina del lavoro in aggiunta a quelli indicati per la Facolta' di medicina e chirurgia della Universita' di Cagliari, nella tabella D) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni.


Art. 3

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Comma 1

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso con la conseguente cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'Ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.


Art. 4

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Comma 1

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione varranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.