I rapporti di lavoro costituiti per l'attivita' per la quale e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo all'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T.S.L., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli appartenenti agli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1