I rapporti di lavoro costituiti per le attivita', per le quali e' stato stipulato il contratto nazionale di lavoro 7 ottobre 1958, relativo agli addetti all'industria olearia, dei grassi, saponi ed affini, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese olearie, dei grassi, saponi ed affini.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1