E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 6 aprile 1960 per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di Patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub articolo 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova in base al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, e successive modificazioni.
Art. 3
#Comma 1
L'Universita' degli studi di Genova si obbliga di versare annualmente allo Stato, oltre gli emolumenti dovuti al titolare del posto, compresi i relativi oneri fiscali e l'ammontare delle ritenute che dovranno essere operate sullo stipendio, anche il contributo di L. 320.000 da destinare al trattamento economico di cessazione del titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero venga meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sara' senz'altro soppresso, con l'obbligo, per l'Ente finanziatore, di provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che possa spettare al titolare del posto stesso.