E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Genova in data 25 luglio 1960, concernente il tramutamento della destinazione originaria del posto istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1954, n. 4, destinato all'insegnamento di Clinica ortopedica in quello di Malattie infettive presso la Facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Genova.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I contributi annui vengono determinati rispettivamente in L. 3.000.000 per il mantenimento del posto e in L. 600.000 da destinare alla costituzione del fondo per provvedere all'eventuale trattamento economico di cessazione dal servizio che potra' spettare al titolare del posto stesso.
Art. 3
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano meno o risultino comunque insufficienti i contributi previsti dalla convenzione il posto di cui al precedente art. 1 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' dal servizio.
Art. 4
#Comma 1
I versamenti dei contributi previsti dal precedente art. 2 verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sara' nominato il titolare del posto e ai capitoli e articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.