I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 31 gennaio 1958, relativo agli addetti alle imprese industriali esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, propani e loro miscele.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1