DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1313/1960 - Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.

Numero 1313 Anno 1960 GU 15.11.1960 Codice 060U1313

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1313

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Articolo unico

#

Comma 1

I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 3 dicembre 1958 relativo alle industrie dell'occhialeria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.