I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e' stato stipulato il contratto collettivo 3 dicembre 1958 relativo alle industrie dell'occhialeria sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di occhiali o di articoli inerenti all'occhialeria.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1