Il secondo comma dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 1694, e' cosi' modificato:
"Il Governo amministrativo dell'Istituto e' affidato ad un Consiglio di amministrazione costituito come appresso:
due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;
due rappresentanti della Cassa per il Mezzogiorno;
due rappresentanti dell'Ente trasformazione fondiaria ed agraria della Sardegna;
due rappresentanti dell'Ente Autonomo del Flumendosa;
un rappresentante dell'Unione interregionale delle Camere di commercio, industria e agricoltura;
tre rappresentanti degli Ispettorati compartimentali dell'agricoltura interessati;
il preside dell'Istituto, che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.
La nomina del Consiglio di amministrazione e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, il quale nomina altresi' il presidente, scegliendolo fra i rappresentanti degli Enti di riforma.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1