E' immesso alla vendita un nuovo tipo di pietrine focaie cilindriche, di mm. 2,4 di diametro per mm. 5 di lunghezza (tipo A ter).
Il diritto fisso dovuto all'Erario, sopra ognuna di dette pietrine focaie, a partire dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e' stabilito nella misura di Lit. 25 (venticinque), ferme rimanendo le altre quote di cui alla, tab. H del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1959, n. 167.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il prezzo di vendita al pubblico del suddetto tipo di pietrine focaie e' stabilito in Lit. 30 (trenta) per ogni pietrina.