L'art. 1, punti 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, e' modificato come segue:
1) dal direttore generale per lo sviluppo degli scambi presso il Ministero del commercio con l'estero;
2) dal direttore generale per il personale e per gli affari generali presso il Ministero del commercio con l'estero.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1