E' ricostituito il comune di San Secondo di Pinerolo, in provincia di Torino, con la circoscrizione territoriale preesistente al regio decreto 15 aprile 1928, n. 975.
Al Comune risultante, per effetto della ricostituzione del comune di San Secondo di Pinerolo e comprendente i territori dei soppressi comuni di Prarostino e Roccapiatta, viene attribuita la denominazione di Prarostino, con sede municipale in Prarostino, localita' San Bartolomeo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di San Secondo di Pinerolo e Prarostino nonche' alla ripartizione fra gli stessi, previo parere delle rispettive Amministrazioni, del personale attualmente in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, alla data del presente decreto.
E' fatto salvo l'esercizio successivo, da parte dei Comuni predetti, della facolta' di revisione degli organici secondo le norme di cui al decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, e successive modificazioni, con l'osservanza, per quanto concerne il trattamento economico, delle disposizioni contenute nello art. 228 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale e successive modifiche.
Al personale in servizio presso il comune di San Secondo di Pinerolo, che sara' inquadrato negli organici dei nuovi comuni di San Secondo di Pinerolo e di Prarostino, sara' mantenuto ad personam il trattamento economico fruito all'atto dell'inquadramento.