IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 4 marzo 1958, n. 133, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1958, n. 64, con la quale e' stato costituito, in provincia di Roma, il comune di Magliano Romano, con distacco dal comune di Campagnano;
Considerato che, ai sensi di detta legge, il Governo della Repubblica e' stato autorizzato a provvedere, con decreto Presidenziale, alla delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni interessati;
Visto il progetto di delimitazione territoriale, costituito da due piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, vidimato dall'Ufficio del Genio civile di Roma;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Decreta:
I confini fra i comuni di Campagnano e Magliano Romano, in provincia di Roma, sono determinati secondo la linea risultante dalle piante planimetriche e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1