Il subingresso dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica in tutti i rapporti giuridici dei Consorzi fra Comuni e Province, di cui all'ultimo comma del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' regolato dalle norme del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Per i Consorzi fra Comuni Province che esercitano e sono destinati ad esercitare in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 della legge 16 dicembre 1962, n. 1643, sono trasferite all'ENEL, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge predetta, le imprese gestite dai Consorzi stessi o, in mancanza, di esse, i rapporti giuridici relativi alle concessioni idroelettriche.
I Consorzi sono soppressi con provvedimento dell'autorita' competente per legge.
I rapporti fra, gli Enti consorziati e l'ENEL, che e' succeduto al Consorzio, sono regolati con convenzione da stipularsi, in base alle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, tra gli Enti interessati e sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno e gli altri Ministri interessati.
Art. 3
#Comma 1
Per i Consorzi fra Comuni e Province, che non esercitano o non sono destinati ad esercitare in via esclusiva le attivita' indicate nel primo comma dell'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, salvi i casi previsti dal successivo art. 4, sono trasferiti all'ENEL, ai sensi del quarto comma dell'art. 1 della legge predetta, il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attivita' elettrica e relativi rapporti giuridici, o, in mancanza dei primi, i soli rapporti giuridici.
I Consorzi di cui al precedente comma sono riordinati con provvedimento dell'autorita' competente per legge, sentiti le Amministrazioni o gli Enti interessati.
Con convenzione da stipularsi tra l'ENEL e ciascun Consorzio in base alle direttive del Comitato dei Ministri di cui all'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, e sottoposta all'approvazione del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per l'interno e gli altri Ministri eventualmente interessati, sono regolati i rapporti tra i due Enti, compresa l'eventuale fornitura di energia elettrica destinata ad assicurare il raggiungimento dei fini del Consorzio.
Art. 4
#Comma 1
Per i Consorzi fra Comuni e Province, le cui finalita' di utilizzazione delle acque per uso irriguo o potabile sono riconosciute dal Comitato dei Ministri previsto dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, preminenti, in modo che la produzione di energia elettrica rimane subordinata alle esigenze dell'utilizzazione predetta, l'ENEL partecipa al Consorzio per quanto attiene all'attivita' elettrica.
L'ingresso dell'ENEL nel Consorzio e' disposto con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, ed il conseguente riordinamento del Consorzio e' effettuato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio e con gli altri Ministri competenti, sentiti gli Enti interessati.
Deve essere prevista una gestione speciale per l'attivita' elettrica ed il coordinamento della stessa con le altre attivita' del Consorzio.
Art. 5
#Comma 1
L'indennizzo dovuto dall'ENEL per quanto ad esso trasferito dai Consorzi, e' liquidato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, numero 138, nei limiti degli oneri sostenuti dal Consorzio stesso e tenuto conto della regolamentazione dei rapporti prevista dagli articoli precedenti.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.