L'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e' autorizzato ad assumere, nel termine di un anno, le partecipazioni delle imprese ad esso trasferite nel Centro elettrico sperimentale italiano Giacinto Motta, societa' per azioni, nonche' nel Centro sperimentale stadi ed esperienze, C.I.S.E., societa' per azioni, e nella I.S.M.E.S., Istituto sperimentale modelli e strutture, societa' per azioni, previa modificazione degli statuti degli Enti predetti con esclusione di ogni attivita' che non abbia per oggetto di promuovere la ricerca scientifica pura od applicata.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Fermo il disposto del precedente art. 1 l'ENEL, previa deliberazione del Comitato dei Ministri, e' autorizzato a partecipare ad aumenti del capitale azionario delle suddette Societa', nonche' a dare alle stesse contributi per il raggiungimento degli scopi di ricerca scientifica pura od applicata.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.