DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Norme relative al trasferimento all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica delle attivita' elettriche esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dalla fornitura dell'energia alla stessa Amministrazione.

Numero 730 Anno 1963 GU 01.06.1963 Codice 063U0730

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1963-05-22;730

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ai sensi dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643, sono da trasferire all'ENEL i complessi dei beni mobili ed immobili indicati nell'elenco allegato al presente decreto, destinati alle attivita' di cui al primo comma dell'art. 1 della legge predetta, esercitate direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, nonche' gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui sono destinati i beni predetti.


Art. 2

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Comma 1

Il trasferimento e' disposto per singoli impianti o gruppi di impianti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti, ed ha effetto dalla data del decreto medesimo.
I decreti di trasferimento devono essere emessi entro il 30 giugno 1964. Per le centrali di produzione elettrica di Bardonecchia e del Sagittario i decreti di trasferimento saranno invece emanati quando risultera' attuabile la separazione degli impianti di produzione da quelli di conversione e trasformazione di pertinenza dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
La consegna e' effettuata da un rappresentante della Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad un rappresentante dell'ENEL, entro sessanta giorni dalla data del decreto di trasferimento.
Alla consegna assiste un funzionario del Ministero dell'industria e commercio che provvede alla redazione del relativo verbale.


Art. 3

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Comma 1

Compatibilmente con le esigenze del servizio ferroviario, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e' tenuta a consentire all'ENEL il corso delle linee di trasporto dell'energia non trasferite ai sensi del precedente art. 1.
Le modalita', le condizioni tecniche di esercizio di tale diritto ed il corrispettivo per il corso da parte dell'ENEL sono regolati da convenzione da stipularsi entro il 30 giugno 1964 fra l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.
Trascorso il termine di cui al precedente capoverso, le modalita', le condizioni tecniche di esercizio ed il corrispettivo per il corso sono stabiliti con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per i trasporti.
Gli attuali rapporti stabiliti fra l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e le imprese trasferite allo ENEL, restano in vigore fino a quando non sara' provveduto ai sensi dei capoversi precedenti.


Art. 4

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Comma 1

La fornitura dell'energia elettrica occorrente alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il proprio fabbisogno e' assicurata alle condizioni che sono stabilite in apposita convenzione, da stipularsi fra la Amministrazione delle ferrovie dello Stato e l'ENEL.
Nella convenzione deve essere previsto il prezzo e le condizioni di fornitura di energia, da effettuarsi entro i limiti di quantita' e di potenza a disposizione dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato nell'esercizio finanziario 1962-1963, e tenuto conto dell'incremento di producibilita' conseguente all'entrata in servizio dell'impianto di Monastero.
Il prezzo e' determinato con riferimento all'incidenza degli oneri del sopradetto esercizio, costituiti come segue:
1a) gli oneri inerenti al personale, alla manutenzione, ai canoni e sovracanoni se ed in quanto dovuti, relativi alle concessioni d'acqua e alle spese generali afferenti alle centrali di cui all'elenco previsto nel precedente articolo 1;
b) i prezzi e le condizioni contrattuali e comunque in atto, per la energia gia' ricevuta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato dagli Enti nei quali la Amministrazione stessa aveva partecipazione e per quella comunque acquistata.
Nella convenzione dovra' essere anche stabilito il criterio per l'aggiornamento dei prezzi nella misura determinata dalla incidenza delle variazioni del costo della manodopera, dei nuovi oneri fiscali relativi alla soluzione di energia elettrica e, per la parte di energia attualmente utilizzata di origine termica in Sicilia, della - variazione del costo del combustibile.
Qualora per fatti naturali si verificassero rilevanti diminuzioni nella produzione geotermica, l'ENEL e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato concorderanno le correlative variazioni da apportare, alla convenzione.
Ulteriori forniture di energia non superiori ai 5% dei limiti di quantita' e di potenza previsti dalla convenzione sono effettuate allo stesso prezzo.
Condizioni e prezzi di fornitura di energia eccedenti la percentuale di cui al comma precedente saranno fissati di volta in volta tra gli Enti interessati in base alle direttive che saranno impartite dal Comitato dei Ministri, sentito il Ministro per i trasporti.


Art. 5

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.