DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 702/1963 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 702 Anno 1963 GU 31.05.1963 Codice 063U0702

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 38. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Ragioneria pubblica;
Contabilita' nazionale;
Diritto fallimentare;
Statistica sociale e giudiziaria;
Statistica sanitaria.
Dopo l'art. 47, e con il conseguente spostamento della successiva numerazione e' inserito il seguente articolo relativo agli Istituti annessi alla Facolta' di economia e commercio.
Art. 48. - Alla Facolta' di economia e commercio sono annessi i seguenti Istituti:
Istituto di Diritto;
Istituto di Economia;
Istituto di Geografia economica;
Istituto di Lingue;
Istituto di Matematica finanziaria;
Istituto di Merceologia;
Istituto di Politica economica;
Istituto di Ragioneria pubblica e privata;
Istituto di Statistica;
Istituto di Storia economica e sociale.
Art. 68, relativo al corso di laurea in Lingue e letterature straniere, e' modificato nel senso che il penultimo comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Lo studente deve sostenere una prova scritta, di italiano, una di traduzione latina ed una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.
Tale prova verra' sostenuta dallo studente nel quarto anno, mentre alla fine di ognuno dei primi tre anni egli deve essere sottoposto a prove scritte nella stessa lingua, gradualmente progressive.
Art. 90. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Farmacia e' aggiunto quello di "Chimica farmaceutica applicata".
Art. 117. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze agrarie e' aggiunto quello di "Frutticoltura industriale".
Art. 262, relativo all'internato richiesto agli allievi della Scuola di perfezionamento in Ostetricia e ginecologia, e' abrogato e sostituito dal seguente.
Agli iscritti ai corsi e' richiesto un turno d'internato da fissarsi di anno in anno dalla Direzione della scuola".