IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350, modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 18. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Sociologia giuridica;
Giustizia amministrativa.
Art. 137. - Agli Istituti annessi alla Facolta' di architettura sono aggiunti i seguenti:
Istituto di ricerca urbanologica e di tecnica della pianificazione;
Istituto di Metodologia architettonica;
Istituto di Architettura degli interni, e arredamento;
Istituto di Edilizia.
L'articolo 144, relativo alla abbreviazione del corso di studi in Architettura per i provenienti dal cessato corso di Architettura delle Accademie di belle arti, e' abrogato con il conseguente spostamento della successiva numerazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1