IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 24 luglio 1962, n. 1073, ed in particolare l'art. 50, con cui, fra l'altro, sono istituiti, con effetto dall'anno accademico 1963-64, centoventi nuovi posti di professore universitario di ruolo, di cui quaranta da destinarsi al raddoppiamento delle cattedre di ruolo con un numero di studenti superiore a 250 per le Facolta' scientifiche e a 500 per le altre;
Veduto il proprio decreto in data 1 dicembre 1962, n. 1819, con il quale veniva fatto luogo alla ripartizione di 115 dei 120 posti di nuova istituzione, facendosi riserva di successiva assegnazione dei rimanenti cinque posti di professore di ruolo di cui quattro da destinarsi al raddoppiamento di cattedre ed uno a normale incremento di organico;
Veduti i successivi propri decreti in data 23 dicembre 1962, n. 1826 e 14 gennaio 1963, n. 134, con i quali veniva fatto luogo all'assegnazione di tre dei restanti cinque posti di professore universitario di ruolo;
Ravvisata la necessita' di procedere, in relazione alle esigenze degli studi, all'assegnazione di uno dei due restanti posti di professore di ruolo destinati al raddoppiamento di cattedre;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Uno dei rimanenti due posti di professore universitario di ruolo, dei quaranta destinati al raddoppiamento di cattedre, e' assegnato, con effetto dall'anno accademico 1963-64, alla Facolta' di lettere e filosofia della Universita' di Roma per il raddoppiamento della cattedra di Letteratura italiana.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1