IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 12 ottobre 1927, n. 2227 e successivi;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 85. - Agli insegnamenti complementari del triennio di studi di applicazione per il corso di laurea in Chimica sia per l'indirizzo organico biologico, sia per quello inorganico-chimico-fisico sono aggiunti quelli di:
Biochimica fisica;
Chimica biologica generale.
Il quarto comma dello stesso articolo, riguardante l'insegnamento di esercitazioni di Chimica fisica viene cosi' modificato: "Le due parti dei corsi di "Chimica fisica" e di "Esercitazioni di Chimica fisica" per il triennio di studi di applicazione comportano due distinti esami per ciascuna materia di insegnamento".
Art. 87. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in Scienze biologiche sono aggiunti quelli di:
Micologia;
Biofisica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1