I settecento posti, aumentati nel ruolo organico degli uscieri giudiziari con la legge 5 luglio 1961, n. 564, sono attribuiti alle piante organiche degli uffici giudiziari come dalla unite tabelle, risultanti dall'allegato A, vistate dal Ministro proponente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In conseguenza della attribuzione di cui al precedente articolo la pianta organica degli uscieri giudiziari risulta stabilita dalle unite tabelle, risultanti dall'allegato B, vistate dal Ministro proponente.