I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali e stato stipulato l'accordo collettivo integrativo 17 aprile 1959, relativo agli addetti alle aziende idrotermali della provincia di Pistoia, sono regolati da nuovi giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto annesso al Presente decreto.
Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purche' con esse compatibili.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese idrotermali della provincia di Pistoia.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1