DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1728/1961 - Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

Norme sul trattamento economico e normativo per il personale dipendente dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.

Numero 1728 Anno 1961 GU 21.05.1962 Codice 061U1728

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1961-12-26;1728

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Testo vigente

Articolo unico

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Comma 1

I rapporti di lavoro costituti per le attivita' per le quali e' stato stipulato, per la provincia di Milano, l'accordo collettivo 3 novembre 1954, relativo al personale dipendente dalle aziende addette alla produzione di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione, ecc., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dell'accordo anzidetto, annesso al presente decreto, purche' compatibili con la disciplina nazionale del conglobamento e riassetto zonale delle retribuzioni per i settori industriali.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i dipendenti dalle imprese produttrici di maschere antigas e antipolvere, autoprotettori, occhiali di protezione ed affini della provincia di Milano.