I rapporti di lavoro costituiti per le attivita' per le quali sono stati stipulati, per gli addetti all'industria orafa della provincia di Vicenza:
- l'accordo collettivo 25 gennaio 1955 relativo agli operai ed agli impiegati;
- l'accordo collettivo 30 agosto 1956 relativo agli apprendisti; sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto, purche' compatibili con quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria.
I minimi di trattamento economico e normativo cosi' stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti dalle imprese di oreficeria della provincia di Vicenza.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1